L’applicazione ha lo scopo di aiutare l’aspirante docente nella visualizzazione:
Il riferimento ufficiale è il regolamento delle classi di concorso e relative tabelle: DPR 19/16 come modificato e integrato dal DM 259/17, dalla legge 234/21 art. 1 commi 329-338 (Educazione motoria nella scuola primaria), dal DM 20 novembre 2023 (discipline STEM A026 e A028) e dal DM 255/23 (revisione delle classi di concorso A-20, A-27 e A-53 e accorpamento di A-01 (ex A-01 e A-17), A-12 (ex A-12 e A-22), A-22 (ex A-24 e A-25), A-30 (Ex A-29 e A-30), A-48 (ex A-48 e A-49), A-70 (ex A-70 e A-72), A-71 (ex A-71 e A-73)). Leggi anche le Note
Le possibilità di ricerca sono due:
Quando tra i titoli di accesso è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., sarà compito dell’ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto. (DM 255/23 art. 4).
In base all’art.5 del DM 259/17 chi è in possesso di un titolo di studio conseguito entro la data di entrata in vigore del DPR 19/16 (23 febbraio 2016) può fare riferimento ai requisiti previsti per le corrispondenti classi di concorso (confluite nell’attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05 (qui la nostra applicazione).
Gli esami o CFU richiesti possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-laurea (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e tramite corsi singoli universitari.
Nei casi in cui sia richiesta l’integrazione, i laureati di Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e di 6 CFU per i semestrali. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni indicate, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di nuovo ordinamento.
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